ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SAN GIOVANNI O.N.L.U.S.
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
I Signori
FIMIANI CARLO
ORESTE PAOLA
CALDARELLI Verino
SPIGNOLI ITALA
PARLIONE VALENTINA
RACCIATTI DANTE FILIPPO
DI NICOLA LUCIANO,
DI NICOLA ELIDE
DI NICOLA ROMOLO
MULINETTI LUCIANO
RUSCITTI TIZIANO
DI FAZIO MARIA TERESA
LA TORRE MAURO
FERRANTE ENZO
FARINA NICOLA
MARROCCO SILVANA
DI SABATO EMILIANA
D’AGOSTINO DAVIDE
FERRAIOLI ROBERTO
CHIACCHIARETTA EZIO
di seguito per brevità anche “soci fondatori”.
PREMESSO
- Che è intenzione dei fondatori costituire una associazione senza
finalità di lucro per la promozione e lo sviluppo delle attività
sociali, culturali, didattiche e ricreative e lo svolgimento di attività
di beneficenza in favore dei bisognosi;
- Che è intenzione dei soci fondatori disciplinare con separato
Statuto le regole dell’Associazione.
Tutto ciò premesso
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Costituzione dell’Associazione
I Soci Fondatori con il presente atto costituiscono la ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO SAN GIOVANNI O.N.L.U.S. – organizzazione non lucrativa
di utilità sociale - (di seguito per brevità “Associazione”).
La Associazione ha la propria sede legale in San Giovanni Teatino (CH)
66020, Via Trento.
Articolo 2
Caratteristiche dell’Associazione
L’associazione è libera, apartitica e non ha fini di lucro.
All’associazione è vietato pertanto distribuire anche in
modo indiretto utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché
i fondi di riserva e capitale durante la vita dell’associazione
stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione in conformità all’art. 90 della Legge
27/12/2002 n. 289 prevede espressamente il divieto per gli amministratori
di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni nell’ambito
della medesima attività.
Articolo 3
Scopo dell’Associazione
L’associazione si prefigge lo scopo di accrescere il livello della
qualità della vita della collettività e di promuoverne il
benessere socio culturale attraverso lo svolgimento di attività
di beneficenza, assistenza sociale, assistenza socio sanitaria, istruzione,
formazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente, promozione della
cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili.
L’associazione pertanto per l’attuazione degli scopi sociali
svolgerà le proprie attività nei seguenti settori:
1) assistenza sociale e sociosanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione
in ogni caso dell’attività esercitata abitualmente di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art.
7 del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22;
7) promozione della cultura e dell’arte;
8) tutela dei diritti civili;
Nello svolgimento delle attività sopra indicate l’associazione
si ispirerà ai valori della tradizione cattolica e ai principi
contenuti nella Costituzione della Repubblica, garantendo l’effettiva
partecipazione degli associati e la trasparenza e imparzialità
della propria azione, anche attraverso la predisposizione di apposito
regolamento interno.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse
da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
Articolo 4
Durata dell’Associazione
L’associazione ha durata illimitata. La vita dell’associazione
è regolata dalle norme contenute nello statuto che i soci fondatori
approvano con separata scrittura.
Articolo 5
Soci dell’Associazione
I Soci dell’associazione si distinguono in:
a) Soci fondatori
b) Soci ordinari
c) Soci benemeriti.
Articolo 6
Principio della Libera Partecipazione
L’associazione è aperta a tutti coloro che vi intendano aderire
a condizione che si impegnino a rispettare le clausole contenute nello
statuto. L’aspirante socio dovrà pertanto compilare la scheda
di adesione e sottoscrivere la dichiarazione di condividere le finalità
che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed
osservarne Statuto e Regolamenti.
Articolo 7
Durata del vincolo Associativo
La durata del vincolo associativo si intende stabilita a tempo indeterminato,
salva la facoltà di recesso o l’esclusione del socio deliberata
dall’assemblea per i motivi previsti dallo statuto. La quota associativa
dell’associazione è unica. Ogni anno sarà deliberata
dall’assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.
Essa ha validità per l’anno solare, secondo le scadenze stabilite
dal Consiglio Direttivo, la quota associativa non può essere disposta
per un periodo temporaneo.
Il Consiglio Direttivo potrà prevedere anche modalità di
rateizzazione dei pagamenti della quota associativa per ciascun anno solare.
Articolo 8
Patrimonio dell’Associazione
Il Patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili
ed immobili acquistati dalla stessa o a questa pervenuti a qualsiasi titolo,
da elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati,
da persone fisiche o dagli avanzi di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali l’Associazione
dispone delle seguenti entrate:
a) Quota di ammissione a socio;
b) Contributi e liberalità di soci e non soci, Pubblici e/o Privati,
e in genere quelli previsti dall’art. 2 D. Lgs. 4 dicembre 1997
n. 460;
c) Introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale
di cui all’art. 3 del presente atto.
d) Le entrate di cui agli art. 3 e 4 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Tutte le quote sociali, i contributi di soci, e di enti pubblici e di
qualsiasi genere, sono strettamente personali, intrasmissibili per atto
tra vivi, non creano diritti di partecipazione e non creano quote indivise
di partecipazione trasmissibili a terzi, salva l’ipotesi di decesso
dell’associato e conseguente successione mortis causa. I suddetti
versamenti non sono mai rivalutabili per nessun motivo.
Articolo 9
Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’associazione:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente del Consiglio direttivo
e) Il Collegio dei Probiviri.
Articolo 10
Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo deputato a eleggere gli organi
rappresentativi, a indicare l’indirizzo da seguire, a vigilare sul
raggiungimento dello scopo sociale. Sono in particolare attribuiti all'assemblea
i seguenti poteri:
a) eleggere il Consiglio Direttivo tra gli associati che abbiano presentato
la propria candidatura. La candidatura dovrà essere depositata
almeno 15 giorni prima nelle mani del Presidente del Consiglio Direttivo,
ovvero depositata presso la sede dell’Associazione entro il detto
termine, salvo quanto previsto dalle norme transitorie del presente atto.
Le modalità e i termini per la presentazione della candidatura
saranno disciplinate da separato Statuto;
b) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
c) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
d) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'Associazione, ovvero delegare il Consiglio Direttivo alla loro redazione
dopo averne delineato i tratti fondamentali;
e) stabilire l’importo della quota associativa annuale, su proposta
del Consiglio Direttivo.
f) deliberare in via definitiva sull'ammissione dei nuovi soci e sulla
esclusione degli associati. Al fine di garantire la più ampia partecipazione
possibile di nuovi associati, si prevede espressamente che la non ammissione
dei nuovi soci potrà essere deliberata dall’Assemblea solo
per gravi motivi. Chiunque potrà ricorrere avverso la non ammissione
secondo quanto previsto dallo Statuto;
g) approvare il conto consuntivo economico e finanziario dell’Associazione
predisposto dal Consiglio Direttivo;
h) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la
devoluzione del suo patrimonio secondo le modalità di cui al D.
Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni in
regola con il pagamento della quota annuale e che risultino iscritti alla
data di convocazione dell’Assemblea. I soci possono farsi rappresentare
da altri soci, mediante regolare delega scritta. Ogni socio non può
rappresentarne più di cinque.
L’Assemblea è composta:
- Dai soci Fondatori
- Dai soci Ordinari
- Dai soci Benemeriti
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta
da almeno un terzo dei soci ordinari o da almeno metà dei componenti
il Consiglio Direttivo. L’assemblea viene comunque convocata;
1) Ogni sei mesi per l’ammissione dei nuovi soci o l’esclusione
degli associati.
2) Almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto
economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare
le direttive programmatiche per l’ anno solare successivo.
3) Ogni due anni per il rinnovo delle cariche sociali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
dell’associazione o, in sua mancanza o impedimento, dal socio più
anziano presente in assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di nominare, tra i Soci,
il Segretario della seduta assembleare, al quale è affidata la
redazione del relativo verbale e, se necessario, due scrutatori per le
votazioni. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità
delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Il verbale
della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
previste dall'art. 21 del Codice Civile: in prima convocazione quando
siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli
aventi diritto a voto, in seconda convocazione l'Assemblea s’intende
costituita qualunque sia il numero dei presenti.
In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
L’Assemblea dei Soci delibera con voto palese. Non è ammesso
il voto segreto.
Articolo 11
Convocazione e Deliberazioni dell’Assemblea
L'Assemblea è convocata in prima e in seconda convocazione, a distanza
di un'ora, con l'indicazione dell'ordine del giorno mediante avviso affisso
presso la sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza ovvero,
a chi ne abbia fatto espressa richiesta scritta al Presidente del Consiglio
Direttivo, mediante avviso scritto o a mezzo posta elettronica almeno
10 giorni prima della data fissata.
Articolo 12
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato al raggiungimento
degli scopi dell’Associazione anche attraverso la designazione del
rappresentante legale della stessa. Esso è responsabile verso l'Assemblea
dei Soci della attuazione degli scopi associativi e della corretta e trasparente
gestione dell’associazione ed è chiamato a discutere e deliberare
su tutte le questioni connesse all'attività sociale, amministrativa
e su quant'altro stabilito dallo Statuto.
Sono in particolare attribuiti al Consiglio Direttivo i seguenti poteri:
a) eleggere nel suo seno il Presidente e legale rappresentante, il Vicepresidente,
il Segretario con funzione anche di Tesoriere;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, i soci benemeriti.
c) redigere e presentare all'Assemblea dei Soci per l’approvazione
il conto consuntivo economico e finanziario dell’Associazione;
c) deliberare, in via provvisoria e senza obbligo di motivazione, entro
trenta giorni dalla domanda di ammissione, sull'ammissione degli aspiranti
nuovi Soci, salva la definitiva ammissione da parte dell’Assemblea;
d) proporre all’Assemblea l’esclusione degli associati;
e) eseguire le direttive programmatiche indicate dall'Assemblea;
f) predisporre i Regolamenti di attuazione dello statuto e le relative
modifiche, salva sempre l’approvazione dell'Assemblea dei soci;
g) formulare all’assemblea dei soci proposte in ordine all’importo
delle quote associative dovute per ciascuna annualità;
h) decidere su quanto demandato al suo esame.
Il Consiglio Direttivo sarà composto da tre membri, di cui uno
inderogabilmente scelto tra i soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo nominerà al proprio interno il Presidente,
il quale assumerà la rappresentanza dell’associazione nei
confronti dei terzi ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 36, 37,
38 cod. civ.
Nell'ipotesi di dimissioni, esclusione o di decesso del Presidente del
Consiglio Direttivo subentrerà immediatamente in sua sostituzione
il membro più anziano del Consiglio medesimo.
Nell'ipotesi di dimissioni, esclusione o di decesso di un Consigliere,
il Consiglio alla prima riunione utile provvederà alla sua sostituzione,
chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Articolo 13
Presidente del Consiglio Direttivo
Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la esclusiva rappresentanza
legale di fronte a terzi ed anche in giudizio. Egli potrà quindi
rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in
tutti i rapporti con enti, società, associazioni, istituti privati
e pubblici, essendo titolare di tutti i poteri di legge, ivi compreso
il potere di transigere le liti, nominare Avvocati e compromettere in
arbitri.
Il Presidente del Consiglio Direttivo cura l'esecuzione dei deliberati
assembleari e consiliari, cura altresì, unitamente al Consiglio
Direttivo e al Segretario, la predisposizione del rendiconto economico
e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
dei soci.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua temporanea assenza, sono svolte
dal Vice presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.
Nell'ipotesi di dimissioni, esclusione o di decesso del Presidente del
Consiglio Direttivo subentrerà immediatamente in sua sostituzione
il membro più anziano del Consiglio medesimo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare per iscritto
il compimento di singoli atti agli altri membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Segretario
Il Segretario ha compiti di coordinamento amministrativo, mantiene i rapporti
con gli Enti, cura le pubbliche relazioni, aggiorna i Libri Sociali. Registra
i movimenti di cassa informando il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
Cura lo stato patrimoniale dell’associazione, distribuisce il materiale
didattico e di propaganda. Predispone dal punto di vista contabile e con
la diligenza del buon padre di famiglia il rendiconto economico e finanziario
consuntivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile. Al Segretario
competono anche le funzioni di Tesoriere.
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo all’interno
dei propri componenti.
Articolo 15
Durata e natura delle Cariche Sociali
Tutte le cariche sociali avranno la durata di due anni ed i componenti
possono essere rieletti. Le cariche saranno ispirate al principio della
gratuità, salvo rimborsi spese documentati come previsto dall’
art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289.
Articolo 16
Atti dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti eventualmente dalla legge, l’associazione
provvederà a redigere e conservare i libri verbali delle adunanze
e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio
dei Probiviri nonché il libro soci.
Articolo 17
Durata Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario avrà durata annuale a decorrere dalla data
di costituzione dell’associazione.
Articolo 18
Bilancio Consuntivo
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il
bilancio consuntivo dal quale dovranno risultare la situazione economica
e finanziaria della gestione.
Il bilancio consuntivo così redatto, dopo l’approvazione
del Consiglio direttivo, sarà sottoposto all’approvazione
dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
In fase di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo
il Consiglio Direttivo può costituire un fondo di riserva straordinario
per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili,
che non potranno esser in ogni caso distribuiti tra i soci ma che dovranno
essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di
investimento e di gestione. Il bilancio approvato dovrà rimanere
visibile nella sede sociale dove si svolge l’attività per
almeno 30 giorni.
Articolo 19
Liquidazione e Scioglimento Associazione
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio, dedotte
le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono
attività affini e senza scopi di lucro, ovvero attività
diverse aventi finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e salvo diversa disposizione di legge.
In tale ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori che agiscono ai sensi del presente articolo.
Articolo 20
Clausola compromissoria
I soci si impegnano a non adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
Qualunque controversia sorgesse durante l’attività sociale
o in dipendenza della stessa, per interpretazione del presente Statuto,
e nel caso si verificassero dissidi tra i soci e tra i soci e l’associazione,
sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico amichevole compositore
scelto dal Presidente del Consiglio Direttivo che giudicherà secondo
equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato
irrituale.
La decisione avverrà secondo equità e sarà inappellabile
dalle parti.
Tutti gli atti dell’associazione dovranno essere impugnati a pena
di decadenza entro trenta giorni dalla loro conoscenza.
Articolo 21
Norma di rinvio
Con separato Statuto i soci fondatori disciplineranno la vita e la durata
dell’associazione. Per tutto quanto non espressamente previsto nello
Statuto, si intendono richiamate e trascritte tutte le norme previste
dal Codice Civile e dalle altre leggi speciali in quanto applicabili.
Articolo 22
Norma transitoria
Fino alla prima Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali da tenere
entro il 15 ottobre 2004 i soci fondatori sono altresì componenti
del Consiglio Direttivo.
In tale veste, con il presente atto procedono alla nomina del Presidente
del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell’Associazione
nella persona del socio Fimiani Carlo.
San Giovanni Teatino, 21 luglio 2004
|