| Ordinanza n. 61/05
IL DIRIGENTE INCARICATO Premesso Considerato che quanto sopra costituisce pericolo per l’incolumità dei cittadini che transitano ed abitano sulle vie suddette e, nel contempo, è causa di dissesto del manto stradale; Rilevato che sulla Via Vittorio Emanuele II che prosegue poi con le vie Mazzini e Cavour sono poste le seguenti scuole: Scuola Media (Via Cavour), Scuola Materna San Rocco (Via Cavour), Scuola Materna Comunale Salvo D’Acquisto (Via Mazzini), Scuola Materna Comunale (Via V. Emanuele II), Asilo Nido (Via V. Emanuele II); che sulla Via A.Moro sono posti negozi ed uffici che hanno reso necessario un notevole numero di attraversamenti pedonali nonché l’apposizione di tre impianti semaforici; che sulla Via Nenni, in direzione Chieti, confluisce tutto il traffico proveniente dalla ex Bonifica (Cavour, Mazzini V, Emanuele II) e dalla ex Tiburtina (Amendola, Moro) congestionando oltre modo un tratto di strada ad alta concentrazione di presenza umana ed unica via d’accesso alla Scuola elementare e Scuola Materna di Via Di Nisio; Dato atto che il transito continuo e costante dei mezzi pesanti è causa di inquinamento acustico ed atmosferico che altera le normali condizioni ambientali e costituisce pericolo e pregiudizio diretto ed indiretto per la salute dei cittadini esposti in modo continuo ai rumori ed ai gas di scarico dei mezzi pesanti; Considerato che la limitata disponibilità di mezzi finanziari impedisce la realizzazione di opere di ordinaria e/o straordinaria manutenzione delle strade urbane sottoposte a costante ed eccessivo logoramento; Ritenuto di dover tutelare al meglio la incolumità e la salute dei cittadini nonché la buona conservazione del patrimonio stradale vietando il traffico ai mezzi ed automezzi pesanti nei due sensi di marcia delle vie sopradescritte, con la sola ed unica esclusione per il carico/scarico sulle vie medesime; Rilevato che il divieto di transito sulle vie in argomento non limita la libertà di circolazione esistendo validi percorsi alternativi ed a titolo di esempio si citano: § per la Via A. Moro, in provenienza dall’asse attrezzato uscite Aeroporto e Sambuceto, la viabilità fiancheggiante l’aeroporto con sbocco su Via Amendola, transitabile in direzione Chieti; § per la Via Nenni dallo svincolo autostradale; § per la Via Vittorio Emanuele II attraverso la Via Po, Caravaggio e Variante Anas; § per la Via Mazzini dalla viabilità fiancheggiante l’aeroporto, la Via Amendola verso Chieti, e Corso Italia; § per la Via Cavour con provenienza dal territorio di Pescara; Fatto presente che, per effetto di accordi e trattative fra la categoria degli autotrasportatori e gli enti interessati (Regione, Comuni di Pescara e San Giovanni Teatino), sono stati definiti specifici investimenti di natura infrastrutturale (cavalcavia ferroviario su via Vicenza, sottovia su via Fontanelle) e, nell’attesa di dette realizzazioni, è stato convenuto di dare una nuova soluzione viaria di collegamento immediato fra gli autoparchi delle aziende interessate e la grande viabilità attraverso l’apertura di un nuovo varco ferroviario all’altezza della via Feltrino di Pescara; che nell’attesa di perfezionare ogni iter burocratico per detta nuova soluzione e, soprattutto, come risposta al finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo per il citato Cavalcavia di via Vicenza, è stata emessa in data 23.02.05 nuova ordinanza (n.20/05) che vieta, limitatamente alla fascia oraria dalle 07.00 alle 19.00, il traffico ai mezzi pesanti (oltre 3.5 tonn. a pieno carico) sulle vie Nenni, Moro (esclusa variante Anas), Vittorio Emanuele II, Mazzini e Cavour; Considerato che i prossimi mesi sono quelli più caldi dell’anno ed, in parte, anche dedicati al grosso delle ferie annuali per cui si tende ad andare a letto più tardi ed a tenere di notte le finestre aperte; che il riposo notturno dei cittadini è un bene irrinunciabile e, come tale, va debitamente tutelato con ogni possibile rimedio; che nei mesi estivi le scuole restano prevalentemente chiuse; Ritenuto Vista la direttiva in tal senso dell’assessore alla viabilità; Visto Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL.; ORDINA v da lunedì a sabato: dalle 00,00 alle 08,00 dalle 11,00 alle 16,30 dalle 19,30 alle 24,00 v domenica: dalle 00,00 alle 08,00 dalle 11,00 alle 16,30 dalle 19,30 alle 22,00 I giorni di riapertura del traffico pesante dopo chiusura di fine settimana, diversi dalla domenica, sono assimilati alla domenica. Dal divieto sono esenti, previa esibizione di documentazione probante, i mezzi che debbono compiere operazioni di carico e scarico sulla via ove vige il divieto. La presente ordinanza viene portata a conoscenza della cittadinanza attraverso apposizione di apposita segnaletica stradale. La presente ordinanza sostituisce le precedenti nn. 72/92, 47/01 e 20/05. Gli agenti della Forza Pubblica e di Polizia Municipale sono incaricati di curare il rispetto della presente ordinanza. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
San Giovanni Teatino, 09 giugno 2005 |