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News del: 21/07/2010
Titolo: Ordinanza in materia di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio per l'anno 2010

ORDINANZA

IN MATERIA DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO

DEGLI ESERCIZI DI VENDITA Al DETTAGLIO

PER L’ANNO 2010


IL SINDACO


Premesso:

  • che l’articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza al coordinamento ed alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

  • che l'art. 1, comma 129, della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 stabilisce che i comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva sancito dall'art. 1, comma 126, della medesima legge;

  • che, ai sensi dell’art 1, comma 129, della L.R. 11/2008 le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di 32 giornate;

  • che ai sensi dell’art. 34 della L.R. 12 maggio 2010 n. 17, è stata sospesa l’efficacia dell’ultimo periodo del citato comma 129 dell’art. 1 della L.R. 11/2008, stabilendo che per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della L. R. 17/2010 gli esercenti il commercio possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero massimo di 40 giornate nell’arco dell’anno;

    Tenute presenti le risultanze emerse dalla Conferenza di Servizi riunitasi in data 14/07/2010 convocate ai sensi del comma 132, dell’articolo 1 della L.R. 16/07/2008 n. 11 dal Comune di Pescara, alle quali hanno partecipato i Comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita e appartenenti alla medesima area del QRR, oltre alle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati;

Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative ed i rappresentanti stessi delle aziende operanti sul territorio,

    Richiamate:

    • la propria ordinanza n. 181 del 30/11/2009 con la quale venivano stabilite, per l’anno 2010, le 32 giornate di deroga ai sensi del previgente comma 129 dell’art. 1 della L.R. 11/2008;

    • la propria ordinanza n. 184 del 18/12/2009 con la quale venivano stabilite, per l’anno 2010, le 3 giornate di deroga ai sensi del previgente comma 134 dell’art. 1 della L.R. 11/2008;

    • la propria ordinanza n. 56 del 22/06/2010 con la quale veniva stabilita, per l’anno 2010, l’ulteriore giornata di deroga ai sensi del vigente comma 134 dell’art. 1 della L.R. 11/2008

Visto il protocollo d’intesa stipulato in data 30/11/2009 tra il Comune, le organizzazioni maggiormente rappresentative e dei rappresentanti stessi delle aziende operanti sul territorio, finalizzato a:

  • soddisfare le esigenze di massimizzazione del profitto da parte delle aziende commerciali;

  • consentire un efficace servizio ai consumatori;

  • garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e dell’istituto della famiglia;

Atteso che il contenuto del citato protocollo d’intesa è stato recepito dalla L.R. 17/2010;

    Ritenuto necessario:

  • integrare il calendario definito con le precedenti ordinanze, elevando a n. 40 le giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva;

  • individuare in maniera univoca tali ulteriori giornate, ridefinendo un calendario che non tenga conto della distinzione tra la “zona commerciale” e la restante parte del territorio;

ORDINA

  1. gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio per la restante parte dell’anno 2010 possono, per propria libera scelta, derogare alla chiusura domenicale e festiva secondo le seguenti modalità:



MESE

DOMENICHE E /O FESTIVI DEROGABILI

Luglio

11 – 18 – 25

Agosto

1 - 8 – 22 – 29

Settembre

5- 12- 19 - 26

Ottobre

3- 10 – 17 - 24 – 31

Novembre

1-7 – 14 – 21 – 28

dicembre

5 – 8 – 12 – 19


  1. gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore 07,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite di tredici ore giornaliere;

  2. l’osservanza della chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata, prevista dall’art. 1, comma 126, della citata L.R. 11/2008, è facoltativa;

  3. l’orario prescelto e l’esercizio delle facoltà di deroga previste dalla presente ordinanza debbono essere visibilmente esposte al pubblico e comunicate al Comune.


La presente ordinanza non si applica alle tipologie di attività contemplate dall’articolo 1 comma 136 della L.R. 11/08.

DISPONE

  • la trasmissione del presente atto al Comune di Pescara quale capofila della conferenza dei servizi di cui al comma 132 della L.R. ed alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale;

  • la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sul portale del Comune.


San Giovanni Teatino, lì 20/07/2010


L’assessore alle attività produttive

Roberto Ferraioli

Il sindaco

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